MEDICO LEGALE
ANTONINO DOTT. TRUNFIO
Specialista in Medicina Legale e delle Assicurazioni
Ci occupiamo di errori relativi alle principali specializzazioni mediche
Tuteliamo i diritti del malato. Il nostro Studio Legale è specializzato in responsabilità medica e della struttura ospedaliera.
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CONSULENZA
L'art. 220 c.p.p. prevede l'espletamento della perizia ogni qualvolta sia necessario svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni che richiedano specifiche competenze di natura tecnica. La perizia va comunque disposta allorché occorrano competenze che esulano dal patrimonio conoscitivo dell'uomo medio, in un dato momento storico e in un dato contesto sociale.
È ben vero infatti che al giudice è attribuito il ruolo di peritus peritorum. Ma ciò non lo autorizza affatto ad intraprendere un percorso avulso dal sapere scientifico, avventurandosi in opinabili valutazioni personali, sostituendosi agli esperti e ignorando ogni contributo conoscitivo di matrice tecnico-scientifico. Il ruolo di peritus peritorum abilita invece il giudice a individuare, con l'uso dell'esperto, il sapere accreditato che può orientare la decisione e a farne un uso oculato.
Il giudice, infatti, può fare legittimamente propria l'una piuttosto che l'altra delle tesi scientifiche prospettate dai periti d'ufficio o dai consulenti di parte, nell'ambito della dialettica processuale, purché dia congrua ragione della scelta e dimostri di essersi soffermato sulla tesi o sulle tesi che ha disatteso ma deve innanzitutto promuovere questa pluralità ed eterogeneità di contributi cognitivi. (Riv. It. Med. Leg. 4/2019)